Regole per la vendita diretta

Linee guida per la vendita diretta dei prodotti agricoli


DESCRIZIONE
La vendita diretta al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende è consentita agli imprenditori singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese.
 
Può essere esercitata in forma itinerante, in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, anche attraverso la modalità del commercio elettronico. In ognuno di questi casi è necessario presentare apposita comunicazione al Comune competente per territorio; per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui l’imprenditore abbia la disponibilità, non è invece richiesta alcuna comunicazione di inizio attività.
 
Possono essere posti in vendita anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.
La vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda non può superare l’ammontare di ricavi fissato dalle specifiche normative di riferimento per l’anno precedente.
 
REQUISITI
Essere iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
Non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
Nel caso di vendita all’interno di locali, gli stessi devono avere i prescritti requisiti edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di prevenzione incendi.

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
In caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, la comunicazione deve essere presentata al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione, specificando le generalità del richiedente, gli estremi dell’iscrizione nel registro delle Imprese, l’ubicazione dell’azienda, i prodotti di cui s’intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla. A seguito di ciò, risulta ammessa l’attività di vendita in forma itinerante in tutto il territorio nazionale.
 
In caso di vendita non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione deve essere presentata al Comune in cui si intende esercitare la vendita.
 
Per la vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta anche l’assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 114/98, con le modalità fissate dai regolamenti comunali vigenti.
 
DESCRIZIONE ITER
La comunicazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere presentata in duplice copia; una copia, con l’apposizione del protocollo di arrivo, è riconsegnata all’interessato affinché sia conservata ai fini di eventuali controlli da parte degli organi di Vigilanza.
 
La Commissione Comunale ad hoc verifica la completezza della comunicazione e la rispondenza della stessa alle norme vigenti, procedendo ai necessari accertamenti d’ufficio in merito al possesso dei requisiti dichiarati.
Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, la Commissione interrompe o sospende i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti.
 
Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Comune, l’attività può essere iniziata, senza attendere il rilascio di alcun atto. Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto delle stesse o l’istruttoria abbia esito negativo, la Commissione provvede a notificare all’interessato motivato diniego all’esercizio dell’attività.
 
In caso di eventuale richiesta di assegnazione di un posteggio, devono essere attivate le relative procedure fissate dai regolamenti comunali vigenti.
 
DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA DA PRESENTARE
Modulo Comunicazione relativa alla “vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante”; (da consegnare 2 in copia)
oppure
Modulo Comunicazione relativa alla “vendita non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico”; (da consegnare 2 in copia)

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La spesa in campagna emilia romagna