La comunicazione per la vendita

Disciplina della vendita tramite comunicazione

Per effettuare la vendita direttamente al dettaglio su tutto in territorio della Repubblica gli imprenditori agricoli devono presentare una comunicazione contenente indicazioni:

  • delle generalità del richiedente
  • dell'iscrizione nel registro delle imprese
  • degli estremi di ubicazione dell'azienda
  • dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita
  • delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

La comunicazione ha efficacia decorsi 30 giorni dal ricevimento (analogamente a quanto disposto dal legislatore per la comunicazione prevista dall’art. 7 del d.lgs n. 114/98) e deve essere presentata:

  • per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione;
  • per il commercio su aree pubbliche con posteggio al comune ove si intende esercitare la vendita (in questo caso la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
  • per il commercio su aree private al comune ove si intende esercitare la vendita.

Questa disciplina (vendita tramite comunicazione) si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
La comunicazione, essendo tale, non deve essere assoggettata all’imposta di bollo, né deve essere presentata su apposito modello né con particolari modalità in quanto il d.lgs n. 228/01 si limita a disporre che la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma, è soggetta a previa comunicazione al comune e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza precisare se la stessa debba essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Detta comunicazione ha validità a tempo indeterminato e, quindi, sarebbe opportuno che i comuni effettuassero, nei tempi e con le modalità individuate nel regolamento dei procedimenti amministrativi di competenza, una verifica, anche a campione, del persistere dei requisiti e dei presupposti richiesti dal d.lgs n.228/2001.

Vendita di prodotti agricoli esente dall’obbligo della comunicazione
Il Ministero delle attività produttive, con risoluzione 5/4/2005 n. 2772, aveva precisato che il disposto di cui all’art. 4, comma 4,del d. lgs. 228/01, non contempla la modalità di vendita per i produttori agricoli su aree private, effettuata su superfici all’aperto, prevedendo esclusivamente il commercio dei prodotti all’interno di appositi locali.

In questa risoluzione il Ministero non precisava nulla in merito alla vendita effettua direttamente sul fondo agricolo in quanto si limitava a ritenere non ammessa la vendita senza locali “sulle aree private”.

L’Anci, dopo questa precisazione del Ministero delle attività produttive, aveva emanato una nota con la quale dissentiva da questa interpretazione ministeriale sostenendo quanto segue: “Pertanto, se l’articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 ha considerato opportuno – al fine di evitare dubbi interpretativi – specificare a quale Amministrazione inoltrare la comunicazione di inizio attività in particolari ipotesi (vendita in forma itinerante su tutto il territorio della Repubblica; vendita in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico; vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio), ciò non equivale ad imporre vincoli o limitazioni all’ipotesi “normale” di vendita diretta esercitata in azienda, essendo in tal caso sufficiente far precedere l’inizio dell’attività da una comunicazione al Comune ove ha sede l’azienda di produzione. Il chiarimento appena esposto offre l’occasione per fornire ulteriori indicazioni in merito all’esercizio della vendita diretta su aree private non facenti parte dell’azienda agricola. Da parte di alcuni Comuni è stato sollevato il dubbio che l’interpretazione dell’articolo 4 in esame parrebbe imporre, in ipotesi di vendita diretta esercitata fuori dall’azienda su aree private, l’utilizzo da parte dell’imprenditore interessato l’utilizzo di appositi locali aperti al pubblico. In realtà, la fattispecie di vendita diretta “a cielo aperto”, su area privata non facente parte del compendio aziendale, è pacificamente da considerare una ipotesi di vendita in forma itinerante, come tale soggetta alla previa comunicazione al Comune del luogo ove è ubicata l’azienda di produzione ai sensi del già citato articolo 4, comma 2. ……Peraltro, nell’ipotesi in cui la vendita diretta esercitata “a cielo aperto” su aree private assuma connotati di continuità e abitualità in termini di utilizzo della medesima area, si rende opportuno che, oltre alla comunicazione di inizio attività da effettuare al Comune ove è ubicata l’azienda di produzione ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del d.lgs. n. 228 del 2001, l’interessato inoltri equivalente comunicazione al Comune nel cui territorio si intenda svolgere la vendita diretta alla stregua delle predette modalità. Ciò al fine di informare quest’ultima Amministrazione in merito allo svolgimento nel proprio ambito territoriale di detta attività di vendita, che per le caratteristiche con cui viene esercitata assume carattere non occasionale, così da consentire una eventuale attività di controllo circa il puntuale rispetto di quanto prescritto dal più volte citato articolo 4.”

Queste contrapposte ma autorevoli interpretazioni hanno messo in difficoltà i comuni che dovevano, comunque, operare una scelta procedimentale. Per risolvere ogni dubbio è intervenuto il legislatore che, con la legge 11 marzo 2006, n. 81, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d'impresa", ha modificato l'art. 4 del d.lgs n. 228/2001 , prevedendo che "per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità” non deve essere richiesta la comunicazione di inizio attività.

Questa novità legislativa, se da un lato risolve il problema della possibilità, per un produttore agricolo, di vendere su area privata “a cielo aperto” senza obbligo, per di più, di alcuna comunicazione al comune, dall’altro apre un’ulteriore problematica per l’impossibilità dei comuni, competenti per territorio, di avere contezza di queste forme di commercio che potrebbero avere, qualora assumano grandi estensioni, un'influenza sulla rete distributiva commerciale e sulla programmazione economica del territorio.

La speranza degli operatori del settore è quella di un intervento della Regione, almeno per regolare gli aspetti igienico-sanitari e urbanistici (destinazione d’uso delle aree) connessi con questa tipologia di vendita.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La spesa in campagna emilia romagna