I requisiti morali per la vendita

Comma 6 art.4 del d.lgs n.228/2001

I requisiti morali richiesti per la vendita sono indicati nel comma 6 dell’art. 4 del d.lgs n. 228/2001: questo comma precisa che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti :

  • in materia di igiene e sanità
  • di frode nella preparazione degli alimenti.

Il divieto alla vendita ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Il d.lgs n. 228/01 è meno rigoroso della legge n. 59/63 che annovera un numero maggiore diretti che sono ostativi alla vendita diretta dei prodotti agricoli, come si evidenzia sotto:

requisiti morali (Legge 59/63 e d.lgs 228/01)

delitti contro:

  • economia pubblica (artt.499-512 c.p.)
  • industria/commercio (artt.513-517 c.p.)
  • salute pubblica

delitti in materia di:

  • frode nella preparazione degli alimenti (art.516 c.p.)
  • igiene
  • sanità

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La spesa in campagna emilia romagna