La vendita diretta su area pubblica

Disciplina per le vendite al dettaglio su aree pubbliche

L’art. 30, comma 4, del d.lgs n. 114/98 prevede che le disposizioni del titolo X del decreto, recante la disciplina al dettaglio su aree pubbliche, non si applicano ai produttori agricoli, salvo che per le disposizioni relative alle concessioni dei posteggi e alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.
Il comune infatti, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce non solo l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, e le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie, ma anche i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Individua altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche (anche quando è effettuato da produttori agricoli) è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette e può inoltre stabilire divieti e limitazioni all'esercizio dell’attività anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Si segnala infine che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con risoluzione n. 185666 dell’1.4.1977 ha precisato che nessuna norma impone al produttore agricolo di porre in vendita i propri prodotti di persona. Per lo svolgimento dell’attività di vendita il produttore agricolo può utilizzare soggetti che agiscono per suo conto e in suo nome e quindi fare ricorso a propri dipendenti.

Riferimenti normativi:

  • decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
  • legge 9 febbraio 1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti";
  • legge 26 luglio 1965, n. 976 "Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59 recante norme per la vendita al pubblico, in sede stabile, dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti";
  • art. 2135 del codice civile

Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
L’art. 4, comma 2 lettera b) del d.lgs n. 114/98 precisa che si deve intendere “per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.

  • decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  • legge 25 marzo 1997, n. 77 “Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio” – art. 2;
  • decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38.”

Note
(1) L’art. 4, comma 2 lettera b) del d.lgs n. 114/98 precisa che si deve intendere “per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.

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La spesa in campagna emilia romagna